Articolo 24 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 23Articolo 25
Versione
15 maggio 2008
Art. 24. Obblighi degli installatori 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Entrata in vigore il 15 maggio 2008
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente