Articolo 56 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
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Art. 56. Sanzioni per il preposto 1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ((, f) e f-bis) )) ;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).
Entrata in vigore il 21 dicembre 2021
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