Articolo 122 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
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15 maggio 2008
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20 agosto 2009
Art. 122. Ponteggi ed opere provvisionali 1. ((Nei lavori in quota)) , devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ((ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3)) dell'allegato XVIII.
Entrata in vigore il 20 agosto 2009
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