Articolo 165 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 164Articolo 166
Versione
15 maggio 2008
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Versione
20 agosto 2009
Art. 165. (( (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente) )) (( 1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 163;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 164.
2. La violazione di piu' precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 e' considerata una unica violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a).
L'organo di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. ))
Entrata in vigore il 20 agosto 2009
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