Articolo 120 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 119Articolo 121
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15 maggio 2008
Art. 120. Deposito di materiali in prossimita' degli scavi 1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Entrata in vigore il 15 maggio 2008
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