Articolo 112 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
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15 maggio 2008
Art. 112. Idoneita' delle opere provvisionali 1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti piu' idonei ai sensi dell'allegato XIX.
Entrata in vigore il 15 maggio 2008
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