Articolo 57 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 56Articolo 58
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15 maggio 2008
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20 agosto 2009
Art. 57. (( (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori) )) (( 1. I proggettisti che violano il rispetto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro. ))
Entrata in vigore il 20 agosto 2009
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