Articolo 260 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 259Articolo 261
Versione
15 maggio 2008
>
Versione
20 agosto 2009
>
Versione
24 gennaio 2026
Art. 260. Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio 1. ((Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all'articolo 259, nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all'INAIL.)) 2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all' ((INAIL)) copia dei documenti di cui al comma l.
3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all' ((INAIL)) , per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.
4. L' ((INAIL)) provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2026
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente