Articolo 18 del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
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8 luglio 2017
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21 novembre 2018
Art. 18. Disposizioni finali 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 , e il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 , al fine di armonizzarli con le disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo. ((2)) 2. All' articolo 13, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521 , le parole: «Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
3. L' articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1980, n. 930 , e' sostituito dal seguente: «1. Lo stato giuridico, l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni.».
4. I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139 e 13 ottobre 2005, n. 217 , continuano ad applicarsi fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti previsti dalle medesime disposizioni sostituite, modificate o integrate dal presente decreto legislativo.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Il termine previsto dall' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 , decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 21 novembre 2018
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