Art. 18. Disposizioni finali 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 , e il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 , al fine di armonizzarli con le disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo. ((2)) 2. All' articolo 13, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521 , le parole: «Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
3. L' articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1980, n. 930 , e' sostituito dal seguente: «1. Lo stato giuridico, l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni.».
4. I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139 e 13 ottobre 2005, n. 217 , continuano ad applicarsi fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti previsti dalle medesime disposizioni sostituite, modificate o integrate dal presente decreto legislativo.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Il termine previsto dall' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 , decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
3. L' articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1980, n. 930 , e' sostituito dal seguente: «1. Lo stato giuridico, l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni.».
4. I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139 e 13 ottobre 2005, n. 217 , continuano ad applicarsi fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti previsti dalle medesime disposizioni sostituite, modificate o integrate dal presente decreto legislativo.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Il termine previsto dall' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 , decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto".