Articolo 53 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Articolo 52 bisArticolo 55
Versione
12 agosto 2006
>
Versione
12 gennaio 2018
Art. 53-bis. (Attribuzioni e poteri degli uffici) 1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i poteri)) di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 .
Entrata in vigore il 12 gennaio 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente