Articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Articolo 52Articolo 53 bis
Versione
1 luglio 1986
Art. 53. Atti sprovvisti di indicazioni necessarie 1. Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore ne' l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva l'applicazione dell'art. 52 nelle ipotesi previste nei commi 3 e 4 dell'art. 51.
2. Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume come tale quella in cui e' eseguita la registrazione, salva l'applicazione della sanzione stabilita' nell'art. 74.
Entrata in vigore il 1 luglio 1986
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