Articolo 52 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Articolo 52Articolo 53 bis
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1 gennaio 2005
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14 gennaio 2023
Art. 52-bis. (((Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di
locazione)

1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, e' esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualita' successive alla prima))
Entrata in vigore il 14 gennaio 2023
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