Art. 71. (Insufficiente dichiarazione di valore) 1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un
quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione
amministrativa ((pari al settanta)) per cento della maggiore
imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma
dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore accertato. ((92)) -------------- AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione
amministrativa ((pari al settanta)) per cento della maggiore
imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma
dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore accertato. ((92)) -------------- AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.