Articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Articolo 77Articolo 77
Versione
1 luglio 1986
Art. 78. Prescrizione del diritto all'imposta 1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1986
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