Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 luglio 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 giugno 2026 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 21867 del 30https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 30/07/2021, (ud. 24/06/2021, dep. 30/07/2021), n.21867 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRILLO Ettore – Presidente – Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere – Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere – Dott. D'ORAZIO Luigi – Consigliere – Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4785-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro M.R.F., elettivamente domiciliato …
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2025, n. 30657Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11858/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro TO IC e TO CC, elettivamente domiciliati in Roma Via Antonio Bertoloni, 44, presso lo studio dell'avvocato DE Civile Sent. Sez. U Num. 30657 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 20/11/2025 2 di 30 VERGOTTINI PE ([...]), pec giuseppedevergottini@ordineavvocatibopec.it, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAZZONI IM ([...]), …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Articolo 01Art. 01. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
Visto l' art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ;
Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777 , che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall' art. 17 della legge n. 825 del 1971 ;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell' art. 17 della legge n. 825 del 1971 ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, vistato dal proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 22 - Titolo I : Disposizioni generali
- Articolo 1Art. 1. Oggetto dell'imposta 1. L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a
registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.