Articolo 29 del Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016
Articolo 28Articolo 30
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1 luglio 1884
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1 agosto 1889
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26 ottobre 1913
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23 novembre 1923
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22 dicembre 2008
Art. 29. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Entrata in vigore il 22 dicembre 2008
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