Art. 4.
Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all' art. 11, comma 5, lettera g), della legge n. 93/83 .
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quale definite dal contratto di comparto: in ogni caso l'attivazione di tale procedura non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all' art. 11, comma 5, lettera g), della legge n. 93/83 .
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quale definite dal contratto di comparto: in ogni caso l'attivazione di tale procedura non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.