Articolo 5 - Allegato B Codice autoregolamentazione dell'esercizio diritto di sciopero del Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268
Articolo 4Articolo 6
Versione
12 luglio 1987
Art. 5.
Sono escluse manifestazioni di sciopero nei periodi seguenti:
cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali;
dal 23 dicembre al 7 gennaio;
cinque giorni prima delle festivita' pasquali e tre giorni dopo; dal 10 al 20 agosto;
tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti; il giorno del Santo patrono a livello locale;
il giorno di pagamento degli stipendi;
Scioperi proclamati o in corso di attuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di calamita' naturali.
Entrata in vigore il 12 luglio 1987
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