Art. 5.
Sono escluse manifestazioni di sciopero nei periodi seguenti:
cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali;
dal 23 dicembre al 7 gennaio;
cinque giorni prima delle festivita' pasquali e tre giorni dopo; dal 10 al 20 agosto;
tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti; il giorno del Santo patrono a livello locale;
il giorno di pagamento degli stipendi;
Scioperi proclamati o in corso di attuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di calamita' naturali.
Sono escluse manifestazioni di sciopero nei periodi seguenti:
cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali;
dal 23 dicembre al 7 gennaio;
cinque giorni prima delle festivita' pasquali e tre giorni dopo; dal 10 al 20 agosto;
tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti; il giorno del Santo patrono a livello locale;
il giorno di pagamento degli stipendi;
Scioperi proclamati o in corso di attuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di calamita' naturali.