Art. 23. 1. La disposizione dell'art. 54, comma 4, del testo unico si applica per le plusvalenze realizzate a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987. Per le plusvalenze realizzate precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 1987.
2. Nei confronti delle imprese individuali, delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato e degli enti non commerciali, la disposizione dell'art. 54, comma 1, lettera c), del testo unico non si applica per le plusvalenze gia' iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.
Nota all'art. 23:
- Per il testo dell'intero art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1.
2. Nei confronti delle imprese individuali, delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato e degli enti non commerciali, la disposizione dell'art. 54, comma 1, lettera c), del testo unico non si applica per le plusvalenze gia' iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.
Nota all'art. 23:
- Per il testo dell'intero art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1.