Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42
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Versione
1 marzo 1988
Art. 23. 1. La disposizione dell'art. 54, comma 4, del testo unico si applica per le plusvalenze realizzate a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987. Per le plusvalenze realizzate precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 1987.
2. Nei confronti delle imprese individuali, delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato e degli enti non commerciali, la disposizione dell'art. 54, comma 1, lettera c), del testo unico non si applica per le plusvalenze gia' iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.
Nota all'art. 23:
- Per il testo dell'intero art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1.
Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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