Articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42
Articolo 36
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1 marzo 1988
Art. 37. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1° gennaio 1988.
Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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