Articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42
Articolo 35Articolo 37
Versione
1 marzo 1988
Art. 36. 1. Le disposizioni del testo unico non considerate nei precedenti articoli di questo capo hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti al primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad esse conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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