2. In caso di riporto l'eccedenza e' computata in diminuzione anche in sede di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta successivo.
3. La parte dell'eccedenza riportata che non trova capienza nell'imposta dovuta per il periodo di imposta successivo costituisce eccedenza per il periodo stesso ed e' oggetto di ulteriore scelta tra il riporto e il rimborso.
4. Se l'eccedenza riportata non e' computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, o se questa non e' presentata, il contribuente puo' chiederne il rimborso presentando istanza all'intendente di finanza del suo domicilio fiscale a norma dell' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
5. Sull'eccedenza computata in diminuzione dell'imposta non competono interessi. Se e' richiesto il rimborso a norma dei commi 3 e 4 competono gli interessi di cui all' art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , con decorrenza dal secondo semestre successivo, rispettivamente, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi o a quella di presentazione dell'istanza.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 11, comma 3, e' il seguente:
"3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi".
Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo degli articoli 14 e 15 del suddetto testo unico:
"Art. 14 (Credito di imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, al contribuente e' attribuito un credito di imposta pari a nove sedicesimi dell'ammontare degli utili stessi.
2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento.
3. Relativamente agli utili percepiti dalle societa', associazioni e imprese indicate nell'articolo 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.
4. Ai fini della determinazione dell'imposta l'ammontare del credito di imposta e' computato in aumento del reddito complessivo netto.
5. La detrazione del credito di imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito di imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'articolo 16; in questo caso il suo ammontare e' computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma dell'articolo 18.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni agli utili spettannti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della societa' o dell'ente e per quelle spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione i ai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile , ne' per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41.
"Art. 15 (Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero). 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.
2. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascun Stato.
3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo di imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile e' stata gia' liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e' stata chiesta.
Se e' gia' decorso il termine per l'accertamento la detrazione e' limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.
4. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.
5. Per le imposte pagate all'estero dalle societa', associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita".
- Il testo dell'art. 19, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, e' il seguente:
"2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in concorso con i crediti di imposta di cui agli articoli 14 e 15, e' superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, si applica la disposizione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute e dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 17 e 18, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza".
Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo degli articoli 17 e 18 del suddetto testo unico:
"Art. 17 (Indennita' di fine rapporto). - 1. Il trattamento di fine rapporto e le altre indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500 mila per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Per la indennita' di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti dal Fondo di previdenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, l'ammontare netto e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo del 2,50 per cento posto a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo predetto.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tuttavia le medesime indennita' e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al comma 1.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297 , il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.
4. Sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, a norma del comma 1, sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme di cui al comma 2 l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, con l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
5. Nell'ipotesi di cui all' articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno, nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.
"Art. 18 (Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente). - 1. Per gli altri redditi tassati separatamente l'imposta e' determinata applicando all'ammontare percepito, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alle lettere g), l) e m) dello stesso articolo conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari, l'imposta dovuta da ciascuno di essi e' determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla meta' del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si e' aperta la successione.
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi e' stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto dell'altro anno: se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi e' ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciacuno degli anni cui si riferiscono.
5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio".
- Per il testo del comma 1 dell'art. 94 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo del comma 3 dell'art. 107 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo dell' art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 , recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", pubblicato nel suppl. ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 ottobre 1973, e' il seguente:
"Art. 38 (Rimborso di versamenti diretti). - Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale e' stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
L'istanza di cui al primo comma puo' essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata.
L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.
Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.
Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell' art. 36- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio".
Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo dell'art. 37 e del primo comma, n. 3, e del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 del medesimo decreto e dell' art.
36- bis del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi):
" Art. 37 D.P.R. n. 602/1973 (Rimborso di ritenute dirette). - Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta puo' ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine previsto dall' art. 2946 del codice civile chiedendo il rimborso.
Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente puo' ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 .
Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si e' reso definitivo".
" Art. 3 D.P.R. n. 602/1973 (Riscossione mediante versamenti diretti). - Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria:
(omissis).
3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale;
(omissis).
Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:
(omissis).
c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, ad esclusione di quella applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell' art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ;
(Omissis)".
" Art. 36- bis D.P.R. n. 600/1973 (Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni) - Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente del Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonche' ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati.
Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 38 e seguenti, gli uffici possono:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte;
b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute di acconto non risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta allegati alle dichiarazioni dei contribuenti o risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni;
c) escludere le detrazioni dall'imposta non previste dalla legge e ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;
d) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , o non risultanti dai documenti allegati alle dichiarazioni o esposti nelle dichiarazioni senza le prescritte indicazioni;
e) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri di cui al predetto art. 10 esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente i limiti fissati dallo stesso articolo".
- Il testo dell' art. 44 del D.P.R. n. 602/1973 e' il seguente:
"Art. 44 (Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate). Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 6 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.
L'interesse di cui al primo comma e' dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.
L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e' a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta".
L' art. 3, comma 1, del D.L. 13 gennaio 1988, n. 3 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1988) dispone che gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dall'art. 44 soprariportato, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, siano dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento.
Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo dell' art. 41 del D.P.R. n. 602/1973 (per il testo dell'art. 38 del medesimo decreto si veda la nota precedente):
"Art. 41 (Rimborso d'ufficio). - Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.
La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell' art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , nonche' per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36 bis.
Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta".