Articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42
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Versione
1 marzo 1988
Art. 25. 1. La disposizione dell'art. 66, comma 3, del testo unico, secondo cui le perdite su crediti sono in ogni caso deducibili se il debitore e' assoggettato a procedura concorsuale, si applica anche quando questa e' in corso alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987. In tal caso le perdite imputate al conto dei profitti e delle perdite in precedenti esercizi si deducono in quote costanti nel predetto periodo d'imposta e nei quattro successivi e quelle imputate, successivamente si deducono in quote costanti in cinque periodi d'imposta a partire da quello in cui ne e' avvenuta l'imputazione. La procedura concorsuale si considera in corso a partire dalla data indicata nell'art. 11.
Nota all'art. 25:
Per il testo dell'intero art. 66 del testo unico delle imposte sui redditi si veda la nota all'art. 11.
Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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