Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 marzo 1988
Art. 3. 1. Ai fini degli articoli 3, comma 3, lettera b), e 10, comma 1, lettera h), del testo unico, gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per meta' del loro ammontare se dal provvedimento dell'autorita' giudiziaria non risulta una diversa ripartizione.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, e' il seguente:
"3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
(omissis).
b) gli assegni periodici, destinati al mantenimento dei figli, spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria".
- Il testo dell'art. 10, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, e' il seguente:
"1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
(omissis).
h) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria".
Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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