Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, e' il seguente:
"3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
(omissis).
b) gli assegni periodici, destinati al mantenimento dei figli, spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria".
- Il testo dell'art. 10, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, e' il seguente:
"1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
(omissis).
h) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria".