Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 marzo 1988
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Versione
2 dicembre 2005
Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))
Entrata in vigore il 2 dicembre 2005
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