Articolo 13 del Decreto 11 ottobre 1994, n. 615
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22 novembre 1994
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26 agosto 2005
Art. 13. Elezione del Consiglio nazionale 1. All'elezione del Consiglio nazionale si procede, nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica, presso ciascun ordine regionale o interregionale. A tal fine ciascun consiglio dell'ordine approva ((...)) la lista dei ((...)) professionisti che intende eleggere al Consiglio nazionale e la trasmette alla commissione di cui al comma 3 con l'attestazione del numero degli iscritti al proprio albo.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)) .
3. Presso il Ministero di grazia e giustizia, una commissione di cinque iscritti negli albi che non siano componenti del Consiglio nazionale o di quello di un ordine regionale o interregionale, nominata dal Consiglio nazionale e presieduta dal componente piu' anziano per iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianita' di iscrizione, per eta', forma in base ai voti spettanti a ciascun consiglio la graduatoria dei professionisti votati e proclama eletti consiglieri nazionali i primi quindici, dandone immediata comunicazione al presidente del Consiglio nazionale uscente o, se questo era stato sciolto, al commissario; i componenti della commissione durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. Per la prima elezione del Consiglio nazionale la proclamazione degli eletti e' fatta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.
Entrata in vigore il 26 agosto 2005
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