Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1981, n. 856
Articolo 2
Versione
22 gennaio 1982
Art. 1.
Il quarto comma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"I redditi indicati nel terzo comma, lettera a), dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, con esclusione, relativamente alle prestazioni effettuate fuori dal comune del domicilio fiscale, delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di vitto e alloggio, ridotto del dieci per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese.
I redditi indicati nel predetto comma, lettere b) e c), dello stesso art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, ridotto del trenta per cento per quelli indicati alla lettera b) a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La deduzione forfettaria delle spese non compete per i redditi di cui alla lettera b) derivanti dalla utilizzazione economica di diritti acquisiti per successione o donazione".
Entrata in vigore il 22 gennaio 1982
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