Articolo 2 del Decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201
Articolo 1Articolo 3
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22 novembre 2016
Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo. Non si applica alle acque costiere o parti di esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali disciplinate da vigenti disposizioni di legge, purche' cio' sia indicato nei piani di gestione dello spazio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, al fine di assicurare la coerenza tra le rispettive previsioni.
2. Il presente decreto non si applica alle attivita' il cui unico fine e' la difesa o la sicurezza nazionale ne' alla pianificazione urbana e rurale.
Entrata in vigore il 22 novembre 2016
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