Articolo 4 del Decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10
Articolo 2 bisArticolo 5
Versione
16 febbraio 2007
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Versione
12 aprile 2007
Art. 4. Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di
pubblicita' e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco,
accesso alle reti di comunicazione elettronica, servizi
post-contatore e di protezione del diritto d'autore delle opere
del disegno industriale. Procedure d'infrazione n. 2006/2022,
n. 2005/2083, n. 2005/4604 e n. 2005/4088.

1. All' articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300 , il comma 3 e' abrogato.
2. All'articolo 50, comma 1, del ((codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al)) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , le parole: " e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi" sono soppresse.
((3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e' sostituito dai seguenti:
"34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunita' di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attivita' nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di societa' separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni ne' concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilita' in relazione all'attivita' svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.
34-bis. Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.)) 4. ((Al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto)) legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, comma 1, la parola: "venticinquesimo" e' sostituita dalla seguente: "settantesimo";
b) l'articolo 239 e' sostituito dal seguente: "Art. 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell' articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , ((. . .)) non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformita' ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 , erano oppure erano divenuti di pubblico dominio."
Entrata in vigore il 12 aprile 2007
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