Articolo 8 del Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124
Articolo 7Articolo 9
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1 maggio 1998
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1 gennaio 2001
Art. 8. Disposizioni finali e transitorie 1. Sono abrogate tutte le precedenti norme in materia di partecipazione alla spesa sanitaria e di esenzione dalla stessa non esplicitamente confermate dal presente decreto. E' abrogato, altresi', l' articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 6, cessano di avere efficacia, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Ministro della sanita' del 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, dello stesso decreto.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni a statuto speciale provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.
4. Le disposizioni legislative collegate alla legge finanziaria per il 2000 disciplinano l'eventuale revisione delle soglie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, con riferimento agli esiti della prima fase di applicazione del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni e del regime delle esenzioni. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 84, comma 2, lettera d)) che "In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale, e' sospesa l'efficacia" del presente dell'articolo 8, comma 4".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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