Articolo 4 del Decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315
Articolo 3Articolo 5
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19 novembre 2003
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Versione
18 gennaio 2004
Art. 4. 1. I procedimenti di rilascio di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 , ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1° ottobre 2003, sono disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 . I termini procedimentali, ferma restando la loro decorrenza dalla data di presentazione della domanda o della denuncia di inizio attivita', sono computati ai sensi degli articoli 87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003 .
(( 1-bis. All' articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Ad uso esclusivo interno della Societa' Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilita' della rete ferroviaria italiana, e' sufficiente la denuncia di inizio attivita' di cui al comma 3 per l'istallazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' indicati al comma 1". ))
Entrata in vigore il 18 gennaio 2004
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