Art. 2. Disposizioni finali 1. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 26 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I crediti derivanti da attivita' di attuazione congiunta e da attivita' di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti, a titolo oneroso, ad un prezzo almeno pari ai costi di acquisizione, alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15, limitatamente al periodo 2005-2007. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di versamento dei proventi di cui al comma 2. Nel caso in cui i crediti di cui al comma 2 non sono trasferiti alle imprese restano acquisiti allo Stato per essere utilizzati ai fini del raggiungimento dell'obbiettivo fissato per l'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto.
2. I crediti derivanti da attivita' di attuazione congiunta e da attivita' di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti, a titolo oneroso, ad un prezzo almeno pari ai costi di acquisizione, alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15, limitatamente al periodo 2005-2007. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di versamento dei proventi di cui al comma 2. Nel caso in cui i crediti di cui al comma 2 non sono trasferiti alle imprese restano acquisiti allo Stato per essere utilizzati ai fini del raggiungimento dell'obbiettivo fissato per l'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto.