Articolo 1 del Decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109
Articolo 2
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31 marzo 1982
Art. 1.
La sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al penultimo comma dell' art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331 , disposta fino al 31 marzo 1982 dall' art. 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12 , e' ulteriormente prorogata fino al 31 luglio 1982.
Entrata in vigore il 31 marzo 1982
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