Art. 5. Trasmissione al Presidente della giunta regionale 1. Nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli articoli 2, 3 e 4 non risultino regolari, il responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.
2. Nel caso in cui i dati e i documenti di cui al comma 1 risultino affetti da irregolarita' non sanabili, o non sia rispettato il termine di cui al comma 1 o quello di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero non siano stati presentati gli elenchi di cui, rispettivamente, all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 2, il responsabile del procedimento dichiara l'irricevibilita' della dichiarazione o l'esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione.
3. In ogni caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 2, il segretario generale fa pervenire al Presidente della giunta regionale i dati e, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D che restano a disposizione presso la camera di commercio per eventuali verifiche, i documenti regolarmente acquisiti a norma degli articoli 2, 3 e 4, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco di cui all'allegato B, nonche' i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore. Nella stessa comunicazione, il responsabile del procedimento da' conto dei provvedimenti di irricevibilita' ed esclusione eventualmente adottati.
4. Resta ferma la competenza del Presidente della giunta regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione fuori dai casi di cui al comma 2.
2. Nel caso in cui i dati e i documenti di cui al comma 1 risultino affetti da irregolarita' non sanabili, o non sia rispettato il termine di cui al comma 1 o quello di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero non siano stati presentati gli elenchi di cui, rispettivamente, all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 2, il responsabile del procedimento dichiara l'irricevibilita' della dichiarazione o l'esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione.
3. In ogni caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 2, il segretario generale fa pervenire al Presidente della giunta regionale i dati e, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D che restano a disposizione presso la camera di commercio per eventuali verifiche, i documenti regolarmente acquisiti a norma degli articoli 2, 3 e 4, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco di cui all'allegato B, nonche' i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore. Nella stessa comunicazione, il responsabile del procedimento da' conto dei provvedimenti di irricevibilita' ed esclusione eventualmente adottati.
4. Resta ferma la competenza del Presidente della giunta regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione fuori dai casi di cui al comma 2.