Art. 7. Trattamento dei dati per le procedure di designazione
dei componenti i consigli delle camere di commercio 1. I trattamenti di tutti i dati sensibili e giudiziari, indispensabili al compimento della procedura di designazione dei componenti dei consigli camerali, nonche' per l'espletamento delle verifiche di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge, hanno finalita' di rilevante interesse pubblico a norma degli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
2. I tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle camere di commercio indispensabili per attuare la procedura di cui al comma 1, sono individuati dal regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di ciascuna camera di commercio, adottato ai sensi dell' articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
3. I trattamenti dei dati personali contenuti negli elenchi di cui agli allegati B e D sono consentiti esclusivamente per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , per le verifiche effettuate dalla camera di commercio su richiesta del Presidente della giunta regionale, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorita' giudiziaria, nonche', limitatamente agli elenchi di cui all'allegato B, anche ai fini dell'integrazione con i dati del diritto annuale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
4. L'accesso agli atti e ai dati di cui al presente articolo e' disciplinato dalla legge 24 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni.
5. Il trattamento dei dati di cui al presente articolo e' consentito per tutta la durata del mandato del consiglio camerale ai quali fanno riferimento; al momento della cessazione del trattamento, i dati sono distrutti dalla camera di commercio.
6. La decifratura dei dati inviati in forma crittografata con la tecnica asimmetrica avviene utilizzando la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti, memorizzata su un dispositivo sicuro. L'uso del dispositivo sicuro da parte del titolare del certificato di cifratura e' regolato da una apposita procedura formalizzata, da parte della camera di commercio.
7. L'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti dati o documenti di cui all'articolo 2 comma 4 e all'articolo 3 comma 3 e' regolata da una apposita procedura formalizzata, da parte della camera di commercio.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993 , vedere nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 65 e 67 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 :
«Art. 65 (Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonche' di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarita';
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarita';
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attivita' di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, e' consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e' consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita' di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Non e' comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicita' dell'attivita' istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.».
«Art. 67 (Attivita' di controllo e ispettive). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di:
a) verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'art. 65, comma 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 :
«2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 , vedere nelle note all'art. 2.
- Per i riferimenti alla legge n. 241 del 1990 , vedere nelle note alle premesse.
dei componenti i consigli delle camere di commercio 1. I trattamenti di tutti i dati sensibili e giudiziari, indispensabili al compimento della procedura di designazione dei componenti dei consigli camerali, nonche' per l'espletamento delle verifiche di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge, hanno finalita' di rilevante interesse pubblico a norma degli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
2. I tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle camere di commercio indispensabili per attuare la procedura di cui al comma 1, sono individuati dal regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di ciascuna camera di commercio, adottato ai sensi dell' articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
3. I trattamenti dei dati personali contenuti negli elenchi di cui agli allegati B e D sono consentiti esclusivamente per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , per le verifiche effettuate dalla camera di commercio su richiesta del Presidente della giunta regionale, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorita' giudiziaria, nonche', limitatamente agli elenchi di cui all'allegato B, anche ai fini dell'integrazione con i dati del diritto annuale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
4. L'accesso agli atti e ai dati di cui al presente articolo e' disciplinato dalla legge 24 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni.
5. Il trattamento dei dati di cui al presente articolo e' consentito per tutta la durata del mandato del consiglio camerale ai quali fanno riferimento; al momento della cessazione del trattamento, i dati sono distrutti dalla camera di commercio.
6. La decifratura dei dati inviati in forma crittografata con la tecnica asimmetrica avviene utilizzando la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti, memorizzata su un dispositivo sicuro. L'uso del dispositivo sicuro da parte del titolare del certificato di cifratura e' regolato da una apposita procedura formalizzata, da parte della camera di commercio.
7. L'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti dati o documenti di cui all'articolo 2 comma 4 e all'articolo 3 comma 3 e' regolata da una apposita procedura formalizzata, da parte della camera di commercio.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993 , vedere nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 65 e 67 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 :
«Art. 65 (Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonche' di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarita';
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarita';
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attivita' di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, e' consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e' consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita' di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Non e' comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicita' dell'attivita' istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.».
«Art. 67 (Attivita' di controllo e ispettive). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di:
a) verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'art. 65, comma 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 :
«2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 , vedere nelle note all'art. 2.
- Per i riferimenti alla legge n. 241 del 1990 , vedere nelle note alle premesse.