Articolo 9 del Decreto 4 agosto 2011, n. 156
Articolo 8Articolo 10
Versione
8 ottobre 2011
Art. 9. Determinazione del numero dei rappresentanti 1. Il Presidente della giunta regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui all'articolo 2:
a) rileva, in base ai criteri di cui al comma 2, il grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore;
b) individua, in base ai criteri di cui al comma 3, le organizzazioni imprenditoriali o i gruppi di organizzazioni di cui all'articolo 4, che designano i componenti nel consiglio camerale, nonche' il numero dei componenti che ciascuna organizzazione o ciascun apparentamento designa;
c) determina, tenendo conto dei criteri di cui al comma 6, a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il componente in consiglio;
d) notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4;
e) richiede al Presidente della consulta di cui all'articolo 8 il nominativo designato in seno al consiglio della camera di commercio.
2. Il grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione imprenditoriale, nell'ambito del settore, e' definito dalla media aritmetica dei seguenti parametri:
a) percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;
b) percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale degli occupati nelle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;
c) percentuale del valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al valore aggiunto totale relativo agli occupati delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;
d) percentuale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore economico, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione.
3. Il numero dei componenti il consiglio che ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni designa e' determinato, tenuto conto dei posti previsti nello statuto camerale per ciascun settore economico, dividendo il grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni per 1, 2, 3, 4 ed oltre, sino alla concorrenza del numero dei seggi disponibili per il relativo settore economico e disponendo i quozienti cosi' ottenuti in una graduatoria decrescente, in un numero pari a quello dei seggi da attribuire. A ciascuna organizzazione imprenditoriale spetta designare un numero di componenti il consiglio pari ai quozienti ad essa riferibili, compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere, qualora risulti attribuibile un solo seggio, questo e' attribuito all'organizzazione imprenditoriale che ha il livello di rappresentativita' piu' alto per organizzazione, diffusione e attivita' svolta sul territorio.
4. Per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese, nell'ambito del numero complessivo di componenti il consiglio spettanti a ciascuno di detti settori, e' assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni imprenditoriali che presentano il piu' alto indice di rappresentativita' per le piccole imprese, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
5. Per le societa' in forma cooperativa, l'autonoma rappresentanza e' assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , che presentano il piu' alto indice di rappresentativita' per detto settore, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), ed a parita' di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il piu' elevato numero di soci delle cooperative aderenti.
6. Ai fini dell'adozione delle determinazioni di cui al comma 1, lettera c), il Presidente della giunta regionale attribuisce in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o associazione dei consumatori o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno degli elementi di cui all'articolo 3, comma 1; il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento non puo' superare il 50 per cento del punteggio massimo che si intende attribuire agli elementi nel loro complesso.
Note all' art. 9 :
- L' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1948, n. 17, abrogato dall' art. 20 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 , recava «Riconoscimento delle associazioni nazionali».
Entrata in vigore il 8 ottobre 2011
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