Articolo 2 del Decreto 4 agosto 2011, n. 156
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 ottobre 2011
Art. 2. Procedure per la determinazione della consistenza
delle organizzazioni imprenditoriali 1. Il Presidente della camera di commercio, centottanta giorni prima della scadenza del consiglio camerale, da' avvio alle procedure previste dal presente decreto pubblicando apposito avviso nell'albo camerale e sul sito internet istituzionale, dandone contestuale comunicazione al Presidente della giunta regionale.
2. Entro e non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione, fanno pervenire alla camera di commercio, ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge e secondo i criteri definiti dal decreto di cui all'articolo 10 della legge, un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e redatta a pena di irricevibilita' secondo lo schema di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i seguenti dati:
a) le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria natura e alle proprie finalita' di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonche' all'ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all'attivita' svolta nella circoscrizione, nonche' per il settore delle societa' in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;
b) il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purche' nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione;
c) il numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), compresi gli occupati per frazione di anno solare, secondo la distinta per categorie contenuta nello schema di cui all'allegato A al presente decreto, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, indicando la fonte da cui i dati sono stati tratti;
d) l'attestazione che l'associazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione, oppure che e' rappresentata nel CNEL.
3. Le organizzazioni di cui al comma 2 presentano, a norma dell'articolo 12 della legge, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente regolamento.
4. L'elenco di cui al comma 3 deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e sottoscritto dal legale rappresentante. Il predetto elenco e' presentato su apposito supporto digitale in duplice copia su foglio elettronico e in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell' articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in busta chiusa sigillata. I dati sensibili contenuti nell'elenco sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7.
5. Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in piu' di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale, ovvero intenda partecipare all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, fornisce attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui al comma 2 le relative notizie e i dati, in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attivita' promiscua.
6. Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della camera di commercio, la dichiarazione di cui al comma 2 e le designazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono presentate dal legale rappresentante di tale organizzazione con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentativita' nell'ambito provinciale.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993 , vedere nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 :
«Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell' art. 2703 del codice civile , la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identita' personale, della validita' dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'art. 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'art. 23, comma 5.».
Entrata in vigore il 8 ottobre 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente