Art. 12. Composizione ed elezione dei membri della giunta 1. Il numero dei membri di giunta e' determinato dallo statuto in relazione ai componenti del consiglio, tenendo conto delle disposizioni legislative applicabili agli organi collegiali. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le sostituzioni dei componenti della giunta in carica e per la ricostituzione delle giunte stesse, compatibilmente con il numero dei componenti di giunta ed i relativi settori previsti dallo statuto.
2. Il numero di preferenze che ciascun consigliere puo' esprimere nell'elezione dei membri di giunta e' pari ad un terzo dei membri della giunta medesima con arrotondamento all'unita' inferiore.
3. Il consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti della giunta nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.
4. In caso di parita' di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del consiglio dispone comunque di un solo voto.
5. Dei componenti di giunta, quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Per ciascuno dei quattro settori, entra prioritariamente a far parte della giunta il rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti; qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio, fra i rappresentanti del settore; in tale ballottaggio ogni membro del consiglio dispone di un solo voto. Gli altri posti eventualmente disponibili nella giunta sono assegnati ai consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza.
6. Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta.
2. Il numero di preferenze che ciascun consigliere puo' esprimere nell'elezione dei membri di giunta e' pari ad un terzo dei membri della giunta medesima con arrotondamento all'unita' inferiore.
3. Il consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti della giunta nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.
4. In caso di parita' di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del consiglio dispone comunque di un solo voto.
5. Dei componenti di giunta, quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Per ciascuno dei quattro settori, entra prioritariamente a far parte della giunta il rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti; qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio, fra i rappresentanti del settore; in tale ballottaggio ogni membro del consiglio dispone di un solo voto. Gli altri posti eventualmente disponibili nella giunta sono assegnati ai consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza.
6. Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta.