Art. 10. Nomina dei componenti del consiglio 1. Entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, comunicano al Presidente della giunta regionale i nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al numero dei seggi a ciascuna di esse assegnati, insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge; esse trasmettono inoltre una apposita dichiarazione, rilasciata dagli interessati a norma dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante la disponibilita' dei designati alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello stesso articolo 13 della legge.
2. Il Presidente della giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della legge, provvede alla nomina con apposito decreto, da notificare nei successivi dieci giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla camera di commercio e al Ministero dello sviluppo economico. Il decreto di nomina e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Qualora le organizzazioni non provvedano ad indicare i nominativi entro i termini di cui al comma 1, il Presidente della giunta regionale provvede ai sensi del comma 6, dell'articolo 12 della legge.
4. Con la notifica di cui al comma 2, il Presidente della giunta regionale stabilisce la data dell'insediamento del consiglio camerale, ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal consigliere camerale piu' anziano di eta'.
5. Per la nomina nel consiglio, gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati. A tal fine l'organizzazione, l'associazione o il raggruppamento designante deve allegare il curriculum vitae dell'interessato, dallo stesso sottoscritto, alla documentazione di cui al precedente comma 1.
6. Gli statuti camerali, ai fini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge prevedono comunque che le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali a norma del comma 3, dell'articolo 9, spetta di designare complessivamente piu' di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge n. 580 del 1993 :
«Art. 13 (Requisiti per la nomina e cause ostative). - 1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore eta' e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di societa', esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 12, comma 3, e che esercitino la loro attivita' nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della comunita' economica europea in possesso dei suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del consiglio:
a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
c) i dipendenti della camera di commercio;
d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalita' organizzata;
e) coloro che, per fatti compiuti in qualita' di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza e' adottato dall'autorita' competente per la nomina.
4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.».
- Per il testo dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 , vedere nelle note all'art. 2.
- Per il comma 6 dell'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993 , vedere nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge n. 580 del 1993 :
«Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente e' eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione e' richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.
2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'art. 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e puo' essere rieletto due sole volte.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 580 del 1993 :
«2. Lo statuto stabilisce, altresi', anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'art. 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonche' degli enti e aziende da esse dipendenti.».
2. Il Presidente della giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della legge, provvede alla nomina con apposito decreto, da notificare nei successivi dieci giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla camera di commercio e al Ministero dello sviluppo economico. Il decreto di nomina e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Qualora le organizzazioni non provvedano ad indicare i nominativi entro i termini di cui al comma 1, il Presidente della giunta regionale provvede ai sensi del comma 6, dell'articolo 12 della legge.
4. Con la notifica di cui al comma 2, il Presidente della giunta regionale stabilisce la data dell'insediamento del consiglio camerale, ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal consigliere camerale piu' anziano di eta'.
5. Per la nomina nel consiglio, gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati. A tal fine l'organizzazione, l'associazione o il raggruppamento designante deve allegare il curriculum vitae dell'interessato, dallo stesso sottoscritto, alla documentazione di cui al precedente comma 1.
6. Gli statuti camerali, ai fini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge prevedono comunque che le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali a norma del comma 3, dell'articolo 9, spetta di designare complessivamente piu' di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge n. 580 del 1993 :
«Art. 13 (Requisiti per la nomina e cause ostative). - 1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore eta' e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di societa', esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 12, comma 3, e che esercitino la loro attivita' nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della comunita' economica europea in possesso dei suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del consiglio:
a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
c) i dipendenti della camera di commercio;
d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalita' organizzata;
e) coloro che, per fatti compiuti in qualita' di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza e' adottato dall'autorita' competente per la nomina.
4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.».
- Per il testo dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 , vedere nelle note all'art. 2.
- Per il comma 6 dell'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993 , vedere nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge n. 580 del 1993 :
«Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente e' eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione e' richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.
2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'art. 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e puo' essere rieletto due sole volte.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 580 del 1993 :
«2. Lo statuto stabilisce, altresi', anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'art. 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonche' degli enti e aziende da esse dipendenti.».