Articolo 6 del Decreto 4 agosto 2011, n. 156
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 ottobre 2011
Art. 6. Scioglimento dell'apparentamento 1. L'apparentamento di cui all'articolo 4 si intende sciolto:
a) qualora le parti aderenti, o anche solo una o piu' di esse, dichiarano di non voler piu' partecipare al procedimento in apparentamento;
b) se nei termini previsti non sono state formulate le designazioni dei consiglieri che devono essere espressi dall'apparentamento;
c) se le designazioni arrivano in numero differente da quello dei consiglieri la cui designazione e' stata richiesta all'apparentamento, ovvero arrivano nel numero richiesto, ma non sottoscritte da tutte le parti aderenti.
2. Non e' ammessa la presentazione di nuovi apparentamenti nello stesso settore nel quale un apparentamento precedente e' sciolto.
3. Dopo lo scioglimento dell'apparentamento, il Presidente della giunta regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua, tenendo conto del disposto dell'articolo 9, l'organizzazione piu' rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione.
4. Nel caso in cui le fattispecie di cui al comma 1, lettere a) e c), sono riferite esclusivamente alle scelte di singole organizzazioni la cui rappresentativita' complessiva e' inferiore ad un quarto di quella dell'intero apparentamento, l'apparentamento e' comunque considerato per la sua rappresentativita' residua ai fini della procedura di cui al comma 3, mentre le singole organizzazioni sono comunque considerate singolarmente.
Entrata in vigore il 8 ottobre 2011
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