Articolo 6 - Protocollo della Legge 11 marzo 2002, n. 42
Articolo 5
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29 marzo 2002
ARTICOLO 6

Il presente protocollo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e slovacca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addi' venticinque giugno millenovecentonovantanove.
Entrata in vigore il 29 marzo 2002