Art. 10. 1. Nell' art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , e successive modificazioni, il settimo comma e' sostituito dai seguenti:
"Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorita' comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti medesimi.
I posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto sono fissati in una apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresi', indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonche' i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella e' modificata secondo il variare della situazione ed e' approvata dall'ispettore distrettuale".
Nota all'art. 10:
Il testo dell' art. 45 del D.P.R. n. 431/1976 , come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 45. (Organizzazione del lavoro). - Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno che all'esterno dell'istituto, sono organizzate e gestite, secondo le direttive dell'amministrazione penitenziaria, dalle direzioni degli istituti, le quali possono avvalersi della collaborazione di imprese pubbliche.
L'amministrazione penitenziaria impartisce le sue direttive sulla base delle proposte che gli ispettori distrettuali formulano, dopo aver sentito le direzioni degli istituti ed aver preso gli opportuni contatti con gli uffici pubblici locali del lavoro, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura.
La produzione e' destinata a soddisfare, nell'ordine, le commesse dell'amministrazione penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati.
Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono distribuite dal Ministero. Le direzioni possono accogliere direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati.
Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private, puo' essere convenuto che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti.
Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacita' di mano d'opera delle lavorazioni penitenziarie, l'amministrazione, previa analisi delle possibilita' di assorbimento del mercato, puo' organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni, che vegono offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche.
Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorita' comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti medesimi.
I posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto sono fissati in una apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresi', indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonche' i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella e' modificata secondo il variare della situazione ed e' approvata dall'ispettore distrettuale.
Negli istituti per minorenni, particolare cura e' esplicata nell'organizzazione delle attivita' lavorative per la formazione professionale.".
"Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorita' comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti medesimi.
I posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto sono fissati in una apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresi', indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonche' i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella e' modificata secondo il variare della situazione ed e' approvata dall'ispettore distrettuale".
Nota all'art. 10:
Il testo dell' art. 45 del D.P.R. n. 431/1976 , come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 45. (Organizzazione del lavoro). - Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno che all'esterno dell'istituto, sono organizzate e gestite, secondo le direttive dell'amministrazione penitenziaria, dalle direzioni degli istituti, le quali possono avvalersi della collaborazione di imprese pubbliche.
L'amministrazione penitenziaria impartisce le sue direttive sulla base delle proposte che gli ispettori distrettuali formulano, dopo aver sentito le direzioni degli istituti ed aver preso gli opportuni contatti con gli uffici pubblici locali del lavoro, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura.
La produzione e' destinata a soddisfare, nell'ordine, le commesse dell'amministrazione penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati.
Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono distribuite dal Ministero. Le direzioni possono accogliere direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati.
Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private, puo' essere convenuto che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti.
Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacita' di mano d'opera delle lavorazioni penitenziarie, l'amministrazione, previa analisi delle possibilita' di assorbimento del mercato, puo' organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni, che vegono offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche.
Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorita' comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti medesimi.
I posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto sono fissati in una apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresi', indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonche' i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella e' modificata secondo il variare della situazione ed e' approvata dall'ispettore distrettuale.
Negli istituti per minorenni, particolare cura e' esplicata nell'organizzazione delle attivita' lavorative per la formazione professionale.".