Art. 25. Decorrenza 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.
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25 giugno 2020
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- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 16/01/2023, n. 93Provvedimento: […] b) gli interessi eventualmente dovuti si applicano a decorrere dalla data in cui è intervenuta la decisione sulla MAP. Come anticipato, parte ricorrente sostiene che tale disposizione avrebbe natura interpretativa e si applicherebbe quindi, in maniera retroattiva, anche alla fattispecie in esame. Questa conclusione si scontra però con la chiara lettera dell'art. 25 dello stesso d.lgs. n. 49 del 2020, il quale stabilisce espressamente che < amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta>>.Leggi di più...
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- art. 30 d.P.R. n. 302/1973·
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- 2. Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 07/03/2024, n. 6121Provvedimento: […] 3.13. Altra ipotesi di sospensione del processo tributario introdotta in forza dell'art. 9 del d.lgs. n. 546/92 (in vigore dal 1.1.2016) è quella “su richiesta conforme delle parti”, nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole in tema di doppia imposizione (comma 1-ter dell'art. 39 del d.lgs. n. 546/92). Il comma 1-ter cit. è stato successivamente sostituito dall'art. 22, comma 2, D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49, prevedendo anche l'ipotesi della sospensione “su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017” (per l'applicabilità di tale disposizione si veda l'art. 25, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 49/2020.).Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 02/07/2024, n. 8779Provvedimento: Sentenza n. 8779/2024 Depositato il 02/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 24/06/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: GAGLIARDI VANIA, Presidente CUPPONE FABRIZIO, Relatore DI GERONIMO DESIREE', Giudice in data 24/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 2854/2023 depositato il 19/02/2023 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1 Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso …Leggi di più...
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