Art. 3. Obblighi e divieti 1. Gli oli usati debbono essere eliminati evitando danni alla sa- lute e all'ambiente.
2. Sono vietati:
a) qualsiasi scarico degli oli usati delle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;
b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultati dal trattamento degli olii usati;
c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti.
3. Gli oli usati raccolti debbono essere eliminati:
a) in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;
b) nel caso in cui alla rigenerazione ostino effettivi vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo, tramite combustione nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , sue modifiche ed integrazioni, e in particolare con le limitazioni specificate nell'allegato A del presente decreto;
c) ove le alternative suddette non siano praticabili in ragione della natura dell'olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 .
4. L'eliminazione dell'olio usato che contenga o sia contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , sue modificazioni ed integrazioni, in quantita' e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico nocivo, inclusi i policlorodifenili ed i policlorotrifenili e loro miscele, in misura eccedente le 25 parti per milione, nonche' dei residui dei processi di trattamento degli oli usati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 2, e' regolato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , sue successive modifiche ed integrazioni, nonche' ove applicabili dalle disposizioni relative a sostanze contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili. Alle spedizioni transfrontaliere di oli usati contaminati, nonche' dei residui dei processi di trattamento degli oli usati si applicano le disposizioni degli articoli 9- bis e seguenti della legge 9 novembre 1988, n. 475 , sue modificazioni e integrazioni.
5. E' fatto divieto ai consumatori di procedere alla diretta eliminazione degli oli usati.
2. Sono vietati:
a) qualsiasi scarico degli oli usati delle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;
b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultati dal trattamento degli olii usati;
c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti.
3. Gli oli usati raccolti debbono essere eliminati:
a) in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;
b) nel caso in cui alla rigenerazione ostino effettivi vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo, tramite combustione nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , sue modifiche ed integrazioni, e in particolare con le limitazioni specificate nell'allegato A del presente decreto;
c) ove le alternative suddette non siano praticabili in ragione della natura dell'olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 .
4. L'eliminazione dell'olio usato che contenga o sia contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , sue modificazioni ed integrazioni, in quantita' e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico nocivo, inclusi i policlorodifenili ed i policlorotrifenili e loro miscele, in misura eccedente le 25 parti per milione, nonche' dei residui dei processi di trattamento degli oli usati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 2, e' regolato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , sue successive modifiche ed integrazioni, nonche' ove applicabili dalle disposizioni relative a sostanze contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili. Alle spedizioni transfrontaliere di oli usati contaminati, nonche' dei residui dei processi di trattamento degli oli usati si applicano le disposizioni degli articoli 9- bis e seguenti della legge 9 novembre 1988, n. 475 , sue modificazioni e integrazioni.
5. E' fatto divieto ai consumatori di procedere alla diretta eliminazione degli oli usati.