Articolo 4 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95
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1 marzo 1992
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29 aprile 2006
Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 264, comma 1, lettera o)) che "Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi [...], il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 ".
Entrata in vigore il 29 aprile 2006
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