Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484

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      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1. 1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell' art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , stipulato il 25 gennaio 1996, come modificato dall'accordo integrativo stipulato il 6 giugno 1996.
        AVVERTENZA:
        Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
        Note alle premesse:
        - L' art. 48 delle legge n. 833/1978 , istitutivo del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al Êpersonale a rapporto convenzionale'.
        - Il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , e' il seguente:
        "1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell' art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:
        a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validita" annuale ed e' tacitamente rinnovata;
        b) regolamentare la possibilita" di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la ricusazione della scelta da parte del medico quando ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilita";
        c) prevedere le modalita" per concordare livelli di spesa programmati e disciplinare gli effetti al fine di responsabilizzare il medico al rispetto dei livelli di spesa indotta per assistito tenendo conto delle spese direttamente indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e da altre strutture specialistiche e di ricovero;
        d) prevedere che l'accertato e non dovuto pagamento anche parziale da parte dell'assistito delle prestazioni previste in convenzione comporta il venir meno del rapporto con il Servizio sanitario nazionale;
        e) concordare, unitamente anche alle organizzazioni sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di medicina dei servizi, i compiti e le prestazioni da assicurare in base ad un compenso capitario per assistito definendo gli ambiti rimessi ad accordi di livello regionale, i quali dovranno prevedere le specificita" di settori aventi caratteristiche particolari e garantire la continuita" assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, anche attraverso forme graduali di associazionismo medico, e prevedere, altresi", le prestazioni da assicurare con pagamento in funzione delle prestazioni stesse;
        f) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto affidato, corrisposta su base annuale come corrispettivo delle funzioni previste in convenzione. Ad essa e' aggiunta una quota variabile in considerazione del rispetto dei livelli di spesa programmati di cui alla lettera c) ed, eventualmente, delle prestazioni e attivita' previste negli accordi di livello regionale;
        g) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell"ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente ai medici forniti dell'attestato di cui all' art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 , o titolo equipollente ai sensi del predetto decreto. L'anzidetto attestato non e' richiesto per i medici che, alla data dei 31 dicembre 1992, risultavano titolari di incarico per il servizio della guardia medica per i medici titolari di incarico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218 , e per i medici che alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 , risultavano iscritti nella graduatoria regionale di medicina generale;
        h) prevedere la cessazione degli istituti normativi previsti dalla vigente convenzione riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro dipendente'.
        - Il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e' il seguente: "La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale e' costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita" e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri.
        La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita" a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , come sostituiti dall" art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146 , la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula".
        - Il testo del comma 1 dell'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e' il seguente:
        "Art. 74 (Norme abrogate): art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale'.
        - Il testo della lettera d) dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' il seguente:
        "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
        a) - c) (Omissis);
        d) l"organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge'.
      • Accordo medici medicina generale-Norme finali del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484
        Norma finale n. 1
        I sanitari che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo risultano iscritti negli elenchi dei medici di assistenza primaria convenzionati con le Aziende sono confermati nel rapporto convenzionale, salvi il possesso dei requisiti prescritti e
        l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita'.
        I medici incaricati ai sensi del D.P.R. 41/91 e confermati in forza dell' art. 8, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e i medici incaricati a tempo indeterminato in
        base all'assegnazione delle zone carenti al 31.12.1994, sono utilizzati in modo integrato nell'ambito delle funzioni di continuita' assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale di cui ai capi III e V.
        3. Ai medici di cui al comma precedente, incaricati a tempo indeterminato alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, sono corrisposti incrementi sui compensi spettanti per le attivita' orarie svolte nell'anno 1994, con le stesse modalita' di cui alla norma fi- nale n. 3, comma 1.

        Norma finale n. 2
        1. Al fine di adeguare l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attivita' della medicina dei servizi, reso esecutivo con il D.P.R. 218/92 , alla normativa prevista dall' art. 8, comma 1 bis, del Decreto legislativo n. 502/92 come successivamente modificato ed integrato, che comporta la cessazione di alcuni istituti gia' previsti dall'accordo stesso, non piu' compatibili con il nuovo assetto dato al settore, e la corresponsione di incrementi economici nella misura consentita e concordata in base alle disponibilita' finanziarie, le parti approvano il testo di cui all'allegato "N" che costituisce la disciplina giuridica ed economica relativa al rapporto di lavoro dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato, in sostituzione della regolamentazione prevista dal citato accordo collettivo nazionale reso esecutivo con il D.P.R. 218/92 . I rapporti a tempo determinato, gia' previsti dal Capo I del D.P.R. 218/92 , cessano alla scadenza.
        2. I medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi del Capo II del D.P.R. n. 218/92 e confermati in forza all' art. 8, comma 1 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono utilizzati nelle attivita' territoriali orarie in- dicate dal suddetto decreto presidenziale.

        Norma finale n. 3
        1. Ai medici iscritti negli elenchi di assistenza primaria che hanno svolto attivita' nel 1994 e' corrisposto, sugli emolumenti complessivi dello stesso anno, un incremento del 1%.
        Tali incrementi sono gravati solo del contributo previdenziale nella misura di cui all'art. 46.
        2. Ai medici iscritti negli elenchi alla data dell'1.1.95 e' corrisposto un contributo forfettario pari al 11% dell'ammontare liquidato dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, a ciascuno di essi come concorso nelle spese per la produzione del reddito, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. "E", del D.P.R. 314/90 .

        Norma finale n. 4
        1. Qualora non sia iniziata la trattativa per il rinnovo dell'accordo entro la scadenza stabilita, le parti si impegnano a definire, con specifica trattativa, da concludersi entro 90 giorni dalla data della scadenza dell'accordo, le variazioni annuali della voce "concorso delle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario" facente parte del compenso capitario.
        2. A tal fine si prendono in considerazione tutte le voci di spesa di cui all'allegato "I" e si verifica l'incremento subito dall'insieme delle singole voci durante il precedente anno, sulla base del metodo di calcolo previsto dallo stesso allegato.
        3. Le modalita' e i tempi di applicazione di quanto indicato ai commi 1 e 2 sono definite mediante la trattativa di cui al comma 1.

        Norma finale n. 5
        Le parti convengono che in caso di mancato rinnovo contrattuale, dopo un anno dalla scadenza, il conferimento degli incarichi di assistenza primaria e di continuita' assistenziale avviene nella misura del 50% a favore, rispettivamente, degli aspiranti di cui all'art. 3, comma 6, lett. a) e lett. b).
        Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande d'incarico, zone carenti spettanti ad una delle due percentuali di aspiranti, le stesse vengono assegnate all'altra percentuale di aspiranti.

        Norma finale n. 6
        Le parti convengono di verificare che l'onere contributivo di cui all'art. 46, comma 1, non dara' luogo a maggiori oneri rispetto a quelli risultanti dalla applicazione del precedente regime contributivo, anche agli effetti di eventuali conguagli nei confronti dell'Enpam.

        Norma finale n. 7
        Le parti convengono che, dopo la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, le Aziende operano gli eventuali conguagli relativamente al versamento contributivo di cui all'art. 46, comma 1.

        Norma finale n. 8
        Ferma restando l'applicazione della normativa di cui al capo V del presente accordo, le Regioni possono integrare esclusivamente gli aspetti normativi in relazione a particolari esigenze organizzative regionali.

        Norma finale n. 9
        Le parti convengono che, qualora nell'ambito della contrattazione in corso siano riconosciute ai dipendenti del pubblico impiego ulteriori maggiorazioni rispetto a quelle prese in considerazione per gli aumenti retributivi previsti dal presente accordo, queste saranno erogate calcolandone gli effetti economici dai termini stabiliti nelle predette contrattazioni.
      • Accordo medici medicina generale-Norme transitorie del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484
        Norma transitoria n. 1
        I minori che abbiano compiuto il sesto anno di eta' possono essere assegnati al medico di medicina generale.

        Norma transitoria n. 2
        Le parti convengono che nell'anno 1996 l'assegnazione degli incarichi previsti dal presente accordo avviene sulla base della graduatoria regionale vigente e sulla base dei criteri di cui agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell' art. 48, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

        Norma transitoria n. 3
        Le parti convengono che i procedimenti disciplinari in corso presso la commissione di disciplina alla data di pubblicazione del presente accordo, vengono definiti secondo i criteri e le procedure di cui ai DD.PP.RR. 314/90, n. 41/91 e n. 218/92.