Legge 31 luglio 1954, n. 612

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      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1.
        E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle Casse dello Stato della somma e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).
        E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.
      • Articolo 2
        Art. 2.
        Ai sensi dell' art. 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70 , convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342 , la quota dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1954-55, nelle seguenti misure:
        a) in ragione dell'80 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;
        b) in ragione del 70 per cento del provento della vendita del sale commestibile;
        c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.
      • Art. 3.
        E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella B).