Articolo 72 - Convenzione del Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
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8 giugno 1948
Art. 72

Ove sia necessario del terreno per le installazioni finanziate in tutto o in parte dal Consiglio, su richiesta di uno Stato contraente, tale Stato provvedera' il terreno stesso, trattenendosene, se lo desideri, i diritti, oppure ne facilitera' l'uso da parte del Consiglio a condizioni giuste e ragionevoli ed in conformita' con le proprie leggi.
Entrata in vigore il 8 giugno 1948
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