Articolo 89 - Convenzione del Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
Articolo 88Articolo 90
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8 giugno 1948
Art. 89

In caso di guerra, le disposizioni della presente Convenzione non limiteranno la liberta' di azione degli Stati contraenti interessati sia come belligeranti, sia come neutrali. Lo stesso principio si applica nel caso di Stati contraenti che dichiarino una situazione di emergenza nazionale e la notifichino al Consiglio.
Entrata in vigore il 8 giugno 1948
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