Articolo 76 - Convenzione del Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
Articolo 75Articolo 77
Versione
8 giugno 1948
Art. 76

I fondi, ottenuti dal Consiglio mediante il rimborso di cui
all'art. 75 o provenienti dal versamento degli interessi e dall'ammortamento di cui all'art. 74, nel caso di anticipi originariamente versati dagli Stati di cui all'art. 73, dovranno essere restituiti agli Stati cui erano originariamente ripartiti in proporzione dell'assegnazione determinata dal Consiglio.
Entrata in vigore il 8 giugno 1948
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